Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21522 del 27/07/2021 (Rv. 661985 - 01)
Corte
Cassazione
21522
2021