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Ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale – Cass. n. 20629/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017 - Reiterazione di domanda già rigettata al tempo della disciplina precedente - Ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Statuizione del tribunale - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di protezione internazionale, ove, durante la vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, venga reiterata la domanda di protezione internazionale, già presentata e rigettata quando era in vigore la disciplina precedente, la statuizione del tribunale sul ricorso contro la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale non è appellabile ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, dovendosi dare applicazione al principio principio "tempus regit actum", poiché la nuova domanda, come pure l'impugnazione della relativa decisione in sede amministrativa, sono del tutto autonome rispetto a quelle in origine formulate.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20629 del 19/07/2021 (Rv. 661968 - 01)

 

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Cassazione

20629

2021