Valutazione che il rimpatrio non esponga il richiedente al rischio di condizioni di vita – Cass. n. 20218/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Poteri istruttori del giudice - Attivazione d'ufficio per valutare che il rimpatrio non esponga il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona - Necessità - Origine del rischio - Irrilevanza.
Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile "ratione temporis"), il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un'iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale o culturale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20218 del 15/07/2021 (Rv. 661841 - 01)