Esercizio della prostituzione per motivi economici – Cass. n. 30402/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Esercizio della prostituzione per motivi economici - Libertà di scelta - Esclusione - Grave compromissione della dignità e della libera determinazione individuale - Condizione soggettiva di vulnerabilità - Sussiste - qualifica di vittima di tratta- Necessità - Esclusione.
Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma sesto del d.lgs n. 286 del 1998, la circostanza che la richiedente, sotto la spinta di necessità economiche, sia dedita allo prostituzione, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità, anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo sessuale, dovendosi ravvisare, in casi del genere, una grave compromissione della dignità personale e del diritto di autodeterminazione in relazione a scelte che incidono, in modo primario, sullo sviluppo della personalità individuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30402 del 27/10/2021 (Rv. 662725 - 01)