Rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare del coniuge - Cass. n. 30342/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricongiungimento familiare del coniuge - Diniego - Pericolosità sociale del richiedente - Valutazione in concreto - Necessità - Conseguenze in tema di onere motivazionale - Precedenti penali risalenti nel tempo - Utilizzabilità - Limiti.
In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021 (Rv. 662707 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_360