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Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione – Cass. n. 34500/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione - Criteri.

 

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34500 del 16/11/2021 (Rv. 663310 - 01)

 

Corte

Cassazione

34500

2021