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Cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale – Cass. n. 33940/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Stranieri - Riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria - Ricorrenza delle condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 - Cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale - Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della storia riferita dal richiedente - Fondamento.

 

In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere- dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33940 del 12/11/2021 (Rv. 662745 - 01)

 

Corte

Cassazione

33940

2021