Riconoscimento della protezione umanitaria – Cass. n. 677/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Forte radicamento nel territorio del richiedente - Giudizio di comparazione attenuato - Contenuto - Fattispecie.
In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, se vi è un forte radicamento sul territorio del richiedente asilo, nel giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese d'accoglienza e quelle nel paese d'origine, queste ultime assumono una rilevanza proporzionalmente minore: segnatamente, non rileva se le condizioni del paese d'origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che il migrante ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe ritornando nel paese natio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il permesso umanitario ad una cittadina nigeriana senza considerare che era madre di bimbo in età scolare, frequentante l'asilo in Italia, e che la stessa aveva svolto un tirocinio formativo restando ospite della struttura di accoglienza per donne sole con minori, assistita dai servizi sociali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 677 del 12/01/2022 (Rv. 663488 - 01)