Valutazione della ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria – Cass. n. 676/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Richiedente vittima di tratta - Esclusione di atti persecutori - Valutazione della ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria - Necessità - Contenuto.
In tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.Igs. n. 286 del 1998 applicabile "ratione temporis"), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 03)