Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Situazione di disabilità fisica o psichica - Vulnerabilità - Condizioni.
La condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 1 e seguenti della Convenzione ONU fatta a New York nel 2006, ratificata in Italia con l. n. 18 del 2009. (Principio di diritto enunciato d'ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13400 del 28/04/2022 (Rv. 664761 - 01)
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13400
2022