Giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza secondo il cittadino europeo medio – Cass. n. 11910/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazione del richiedente - Valutazione di credibilità - Criteri - Plausibilità - Giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza secondo il cittadino europeo medio - Insufficienza - Ragioni.
In materia di protezione internazionale, ai fini della valutazione di credibilità del ricorrente, da compiersi alla stregua dei criteri legali indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero lo stesso giudizio di ragionevolezza, non può essere eseguito comparando il racconto del richiedente con ciò che risulti ragionevole per il giudice o un cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo, dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilità dei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel suo paese di origine, compresi genere, età, istruzione e cultura.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11910 del 12/04/2022 (Rv. 664471 - 01)