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Valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione territoriale – Cass. n. 28214/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione territoriale - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Mera conferma del giudizio della C.T. - Esclusione - Valutazione delle contestazioni formulate dal ricorrente - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda di un cittadino del Gambia fondata sul timore di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale, si era limitata a richiamare le argomentazioni della Commissione territoriale omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria relativo alla consultazione delle aggiornate fonti di informazione sul paese d'origine e senza esaminare le specifiche contestazioni del ricorrente ed i documenti dallo stesso prodotti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28214 del 28/09/2022 (Rv. 665751 - 01)

 

Corte

Cassazione

28214

2022