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Motivi di salute del richiedente – Cass. n. 27544/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Regime anteriore al d.l. 113 del 2018 - Motivi di salute del richiedente - Obbligo di valutazione del tribunale - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.

 

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda spiegata da un cittadino del Mali, affetto da un disturbo psicotico, non aveva compiutamente considerato lo stato di salute del ricorrente, la documentata necessità di proseguire nel piano terapeutico elaborato in Italia, nonché le effettive capacità del sistema sanitario del paese d'origine di erogare le cure necessarie).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27544 del 21/09/2022 (Rv. 665638 - 01)

 

Corte

Cassazione

27544

2022