Allegazioni di fatti persecutori o del rischio di un danno grave – Cass. n. 26149/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Allegazioni di fatti persecutori o del rischio di un danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio negativo sulla credibilità intrinseca - Controllo della credibilità estrinseca - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26149 del 05/09/2022 (Rv. 665539 - 01)