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Ragione ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione – Cass. n. 26612/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Sentenza di patteggiamento - Ragione ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26612 del 09/09/2022 (Rv. 665573 - 01)

 

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Cassazione

26612

2022