Situazione del paese d'origine del richiedente – Cass. n. 26671/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Integrazione lavorativa - Situazione del paese d'origine del richiedente - Giudizio di comparazione - Criteri - Fattispecie.
Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare che la documentazione lavorativa prodotta a la situazione di estrema povertà, degrado umano e violenza del paese di origine del ricorrente costituiscono elementi idonei a fondare una condizione di vulnerabilità riconducibile nell’alveo dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla vita privata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26671 del 09/09/2022 (Rv. 665542 - 01)