Diniego della Commissione territoriale – Cass. n. 10936/2023
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se ciò non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (vale a dire dalla mancata traduzione dell'atto e dalla conseguente ignoranza del relativo contenuto), a meno che lo straniero non abbia "medio tempore" avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il suddetto termine. (Nella specie - in cui il richiedente aveva dedotto di aver impugnato il provvedimento di diniego oltre il termine di cui all'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, per averne compreso il contenuto solo successivamente, grazie all'aiuto di un mediatore culturale -, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il giudice di merito, senza escludere che il richiedente conoscesse solo la lingua albanese e senza verificare in quale lingua gli fosse stata comunicata la decisione negativa della commissione territoriale, aveva dichiarato inammissibile - in quanto tardiva - l'opposizione dallo stesso proposta, sulla base del mero presupposto che egli, nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione medesima, svoltosi in lingua albanese con l'assistenza di un interprete, era stato informato dell'esistenza termine previsto per l'impugnazione del provvedimento che solo in seguito sarebbe stato adottato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10936 del 26/04/2023 (Rv. 667671 - 01)