Mutilazione genitale femminile – Cass. n. 11091/2023
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato - Sussistenza - Protezione sussidiaria - Sufficienza - Esclusione.
In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l'infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. (Nella specie, è stata cassata con rinvio la decisione di merito che, pur rilevando la situazione di vulnerabilità e la carenza del sistema sanitario del Paese di origine ai fini della tutela delle vittime di questa pratica, ha riconosciuto alla richiedente - vittima di un'accertata clitoridectomia - la protezione speciale, invece di quella che, più correttamente, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11091 del 27/04/2023 (Rv. 667742 - 01)