Costituzione della Repubblica Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21250 del 19/07/2023 (Rv. 668410 - 01)
Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Integrazione sociale del richiedente - Necessaria comparazione con la situazione del paese d'origine - Limiti e condizioni - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui il rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21250 del 19/07/2023 (Rv. 668410 - 01)