Costituzione della Repubblica Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21363 del 19/07/2023 (Rv. 668381 - 01)
Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri - Limiti - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Portata.
In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21363 del 19/07/2023 (Rv. 668381 - 01)