Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Accertamento - Dovere di cooperazione del giudice - Contraddittorietà del racconto - Dovere di audizione - Sussistenza.
In tema di protezione internazionale, ove la ricorrente alleghi di aver subito mutilazioni genitali femminili, il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio in caso di rimpatrio, anche in relazione ai costumi sociali del paese d'origine e alla possibilità di ottenere protezione effettiva da parte delle autorità locali: ne consegue che, in presenza di dichiarazioni incongruenti o contraddittorie, il Tribunale deve fissare l'audizione dell'interessata e compiere ogni altro incombente istruttorio ritenuto necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22658 del 26/07/2023 (Rv. 668439 - 01)