Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Vincolo debitorio o debt bondage - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11027 del 24/04/2024 (Rv. 671106-01)
Violenze subite nel paese di transito - Precaria situazione lavorativa sul territorio nazionale - Credibilità delle circostanze dedotte – Conseguenze - Valutazioni necessarie - Contenuto.
In tema di protezione internazionale, il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11027 del 24/04/2024 (Rv. 671106-01)