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Straniero (condizione dello) - Decreto di respingimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024 (Rv. 671119-01)

Mancata informazione in tema di protezione internazionale - Nullità - Decreto di trattenimento - Conseguenze - Fattispecie.

Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024 (Rv. 671119-01)