Straniero (condizione dello) Protezione internazionale - Unità Dublino - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024 (Rv. 671163-01)
Trasferimento del richiedente in altro Stato per “ripresa in carico” - Obblighi informativi a carico dell'autorità competente - Contenuto - Artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 come interpretati dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 - Fungibilità con gli obblighi previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Mancato adempimento - Conseguenze.
Nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024 (Rv. 671163-01)