Liberta' (diritti di) - domicilio - Art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9535 del 09/04/2024 (Rv. 670714-01)
Interpretazione data da CGUE con sentenza del 30 novembre 2023 - Impugnazione del trasferimento verso uno Stato membro - Sindacato del giudice - Valutazione di sussistenza del rischio di violazione del principio del "non refoulement" - Previa costatazione dell’esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, l'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui lo straniero ne faccia espressa menzione, allegando le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente, il tribunale competente a decidere sull'impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento verso uno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio di una violazione del principio del "non refoulement" se, preliminarmente, non abbia proceduto alla costatazione dell'esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C., in relazione all'impugnativa del provvedimento con il quale l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento in Slovenia di un cittadino pakistano, ha cassato la sentenza del tribunale che, nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione allegata dall'istante, aveva omesso i necessari approfondimenti circa le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, considerandolo pertanto un "paese sicuro").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9535 del 09/04/2024 (Rv. 670714-01)