pubblico ministero in materia civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009
P.M. soltanto interveniente e non titolare del potere di azione - Controversie relative - Difetto di partecipazione - Denuncia con l'appello - Conseguenze - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza - Rimessione al precedente grado - Esclusione - Integrazione del giudizio di impugnazione nei confronti del P.M. e decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità - Fattispecie relativa a rito camerale di cui alla legge n. 1078 del 1940. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009
Nelle cause (nella specie, una controversia sulla infrazionabilità delle unità poderali, da trattarsi con il rito camerale di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078) in cui è previsto soltanto l'intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma primo, n. 1 cod. proc. civ.) la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all'art. 161 cod. proc. civ., non può il giudice del gravame rimettere gli atti al primo giudice in forza dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 354, decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17161 del 22/07/2009