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Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e delle facoltà consentitigli – Cass. n. 40377/2021

Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - Comunicazione degli atti - Obbligatorietà - Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e delle facoltà consentitigli - Nullità - Esclusione.

 

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40377 del 16/12/2021 (Rv. 663430 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072

 

Corte

Cassazione

40377

2021