Conclusioni tardive del P.M. – Cass. n. 32313/2022
Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fattispecie.
In tema d’intervento obbligatorio del P.M. (nella specie nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità) la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l’invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32313 del 02/11/2022 (Rv. 666124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_162