Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23483 del 19/11/2010
Giudicato esterno - Formazione in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Art. 654 cod. proc. pen. - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Rilevanza attinente all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze.
Il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti. In tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l'inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all'ambito previsionale dell'art. 372 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23483 del 19/11/2010