Fatto che impedisce il proseguimento del processo civile - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato co
me impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012