Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15740 del 23/06/2017
Domanda civile di restituzione azionata nel giudizio penale - Sentenza di condanna - Accertamento fattuale compiuto dal giudice penale - Carattere vincolante per il giudice civile - Condizioni - Fattispecie.
Introdotta un’azione civile nel giudizio penale, l’accertamento, in tale sede, dell’antigiuridicità del fatto - ove compiuto ai fini tanto della condanna, quanto della fondatezza dell’azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda di rivendica proposta, nei confronti di un comune, dagli occupanti di un fondo, del quale era stata sancita l'appartenenza al demanio in un precedente giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, escludendo che detto accertamento avesse carattere meramente incidentale, in considerazione della condanna restitutoria su tale base pronunziata, in sede penale, in favore del comune, ivi costituitosi parte civile).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15740 del 23/06/2017