Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22376 del 26/09/2017
Sentenza penale di assoluzione - Giudicato successivo alla pronuncia della sentenza impugnata - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Rilevanza ex art. 654 c.p.p. - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze
Il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l'inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all'ambito previsionale dell'art. 372 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22376 del 26/09/2017