Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018
Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra un giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione nell'ambito di un rapporto di mediazione, ed uno penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018