Giudizio civile e penale (rapporto) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 02)
Azione civile esercitata nel giudizio penale per un reato solo doloso - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Fondamento della domanda risarcitoria sulla colpa - Ammissibilità - giudizio civile e penale (rapporto) - assoluzione dell'imputato - per mancanza di elemento soggettivo.
Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile di un direttore di banca per non avere vigilato sul dipendente della propria filiale che, delegato dalle vittime, aveva emesso e incassato numerosi assegni circolari e bancari di ingente importo privi di bene fondi e in assenza di provvista sul conto corrente delle deleganti, nonostante il giudice penale ne avesse escluso la responsabilità a titolo di concorso nel reato di appropriazione indebita per assenza del dolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043