Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02)
Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la confìgurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale di risarcimento del danno).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295