Sentenza non doversi procedere per estinzione del reato - Efficacia nel giudizio civile - Differenza rispetto agli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile - Fondamento.
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1 -bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024 (Rv. 670078-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729