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Cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)

Fatto materiale - Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Contenuto - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221