Giudizio civile e penale (rapporto) - assoluzione dell'imputato - per prescrizione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 - 01)
Azione civile - esercizio in sede penale - Proscioglimento dell'imputato per prescrizione - Autonoma qualificazione del fatto in sede civile - Necessità - Mancata formulazione della contestazione penale suppletiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, restando conseguentemente irrilevante la mancata formulazione, in quella sede, della contestazione suppletiva ex art. 521 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile vittima di lesioni personali, reputando irrilevante, ai fini civilistici, che all'iniziale contestazione, in sede penale, delle stesse quali aggravante del reato di rissa non fosse seguita una rituale contestazione suppletiva quale autonomo titolo di reato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36524 del 29/12/2023 (Rv. 669786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043