Esercizio in sede penale - Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Sussistenza - Fondamento.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32380 del 21/11/2023 (Rv. 669497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_282