Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)
Interpretazione - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all’esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615