Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione.
La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024 (Rv. 670910-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039