Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Quietanza emessa nell'ambito di operazioni di portabilità - Rilevanza - Autentica e presentazione per l'annotazione nei registri immobiliari - Necessità - Obbligo di conservazione a raccolta ex art. 72, comma 3, l. n. 89 del 1913 - Sussistenza.
Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 19/02/2021 (Rv. 660453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1202, Cod_Civ_art_2835, Cod_Civ_art_2843