Assicurazione - contratto di assicurazione - disposizioni generali - per conto altrui o per conto di chi spetta – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997
Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Domanda dell'assicurato avente ad oggetto lo stesso indennizzo - Diversità - Riproposizione in appello della prima domanda dopo la tardiva proposizione della stessa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo - Inammissibilità - Mancata pronunzia del giudice del gravame - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Assicurazione per conto di chi spetta - Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Domanda dell'assicurato avente ad oggetto lo stesso indennizzo - Diversità - Riproposizione in appello della prima domanda dopo la tardiva proposizione della stessa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo - Inammissibilità - Mancata pronunzia del giudice del gravame - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
La domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale, nell'assicurazione per conto di chi spetta, lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore dal contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891 cod. civ. Pertanto, se quest'ultima domanda sia riproposta in appello dopo essere stata tardivamente (perché successivamente alla precisazione delle conclusioni) formulata nel giudizio di primo grado (introdotto dalla medesima parte per ottenere l'indennizzo in quanto assicurato) il giudice del gravame ha il dovere di rilevare,anche d'ufficio, la preclusione dichiarando inammissibile la domanda, e qualora non vi provveda e ne conosca nel merito, al suddetto rilievo deve provvedere, d'ufficio, il giudice di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997