Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1994
Surrogazione legale dell'assicuratore - Polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo - Trasferimento della polizza - Necessità di notifica all'assicuratore - Esclusione - Richiesta della indennità di assicurazione - Onere di provare la qualità di cessionario della polizza - Assicuratore che agisce in surroga nei confronti del danneggiante - Onere probatorio.
L'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 cod. civ.) all'assicuratore, tuttavia il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1994