Assicurazione - contratto di assicurazione - premio - mancato pagamento - sospensione del contratto – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007
Art. 7 legge 990/1969 - Sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio iniziale (o unico premio) ex art. 1901 , comma primo, cod. civ. - Inopponibilità al terzo danneggiato - - Sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento premio successivo ex art. 1901, comma secondo, cod. civ. - Opponibilità al terzo danneggiato - Sussistenza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007