Contestazione dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018