Skip to main content

Assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) – Cass. 14107/2019

Assicurazione della responsabilità civile - Obbligo dell'assicuratore di pagare il legale dell'assicurato - Patto di gestione della lite

L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore costituisce, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest'ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell'assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell'assicurato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019 (Rv. 654183 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917_3

Cod. Civ. art. 1917.3 – Assicurazione della responsabilità civile