Terzo trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Ignoranza dell'illegale circolazione - Rilevanza - Fatto costitutivo - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell'assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12231 del 09/05/2019 (Rv. 653892 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova