Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - limitazioni (fatti dolosi) - Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019 (Rv. 654869 - 01)
Clausola limitativa del rischio assicurato ai fatti accidentali - Efficacia - Fatti dannosi derivanti da colpa - Inclusione nel contratto di assicurazione.
L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019 (Rv. 654869 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917