Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità di una collisione - Esclusione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019 (Rv. 655176 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054